Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 4 — Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attivita' liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti. L'attuazione di tali direttive e' affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art4 · fonte su Normattiva