Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 38 — Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera' con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art38 · fonte su Normattiva