Art. 47 — Servizio scritture
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Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalita' giuridica pubblica o privata, nonche' da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, e' demandato allo Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. Per l'esercizio di tale funzione e' istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:
- a)costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b)procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;
- c)rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro. E' ammessa la richiesta nominativa. Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 19 gennaio 1979
