Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 51 — Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvedera' alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art51 · fonte su Normattiva