Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti gia' previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali. Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art52 · fonte su Normattiva