Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

Art. 7 — Autorizzazione al ripristino dell'esercizio

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I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresi' le disponibilita' finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attivita'.

Testo in vigore dal 11 novembre 1999 al 18 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-10-28;410~art7 · fonte del testo