Art. 9 — Rendiconto delle gestioni di ammasso
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La Federconsorzi e' tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.
Testo in vigore dal 11 novembre 1999 al 18 luglio 2006
