Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 17 — Deroghe al contingente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Il film prodotto da societa' inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film "prodotto per i ragazzi", non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
