Art. 21 — Adempimenti tecnici
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Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film e' stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia. Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni in accordi internazionali.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
