Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 23 — Adempimenti a tutela della nazionalità

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((Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film)). Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro. Per i film di attualita' la denuncia di inizio di lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo lo inizio delle riprese. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia, film o scene di films, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero. I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art23 · fonte su Normattiva