Art. 29 — Fondo di dotazione
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Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sara' liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario dalla Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta. La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico. Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e' elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967. Il fondo stesso potra' essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati. Nulla e' innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni. Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, e prescritto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
