Art. 30 — Agevolazioni fiscali
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Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinunzia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli restivi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da societa' finanziarie, purche' legalmente costituite. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesso e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 9 marzo 1994
