Art. 32 — Spettacoli misti
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Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 29 gennaio 1998
