Art. 33 — Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive
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Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate ad una Commissione cosi' composta del sindaco del Comune ove e' ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del Genio civile, dell'ufficiale sanitario del Comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale. Il parere della Commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma, del presente articolo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
