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Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, puo' essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche ai fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza. Tale verifica e' affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

  • a)diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;
  • b)nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta. In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art34 · fonte su Normattiva