Art. 39 — Agevolazioni fiscali
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L'energia elettrica consumata bell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche e' considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale. I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonche' nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo. Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 1 gennaio 1973
