Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 50 — Comitato per i film prodotti per i ragazzi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. Leggi il testo vigente →
Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi" e' composto di:
- a)un esperto di problemi dell'eta' evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- b)un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- c)un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
- d)un esperto di problemi dell'eta' evolutiva, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;
- e)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- f)un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
- g)un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro per la pubblica istruzione. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975
