Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 112 — Trattamento pensionistico nella fase di transizione

Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art112 · fonte su Normattiva