Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 17 — Funzioni e servizi di polizia giudiziaria

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, in conformita' a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art17 · fonte su Normattiva