Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 2 — Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
