Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 3 — Amministrazione della pubblica sicurezza

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: (( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola));31

  • b)dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
  • c)dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000 n. 78

31

La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.

Testo vigente dal 5 aprile 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art3 · fonte su Normattiva