Art. 3 — Amministrazione della pubblica sicurezza
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: (( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola));31
- b)dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
- c)dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 2000 n. 78
31La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.
Testo vigente dal 5 aprile 2000
