Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 21 — Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessita', con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art21 · fonte su Normattiva