Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 28 — Dotazioni
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
