Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 29 — Accordi e convenzioni con le forze armate

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art29 · fonte su Normattiva