Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:

  • a)le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
  • b)le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. ((Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni)).

Testo vigente dal 8 maggio 1994

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art45 · fonte su Normattiva