Art. 48 — Corsi per la nomina ad agente di polizia
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Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402
11Il D.L. 4 agosto 1987 n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 1987 n. 402, ha disposto (con l'art. 1) che "Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento".
Testo in vigore dal 5 agosto 1987 al 5 aprile 2000
