Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 97 — Tabelle organiche dei dirigenti

Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: "Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza". I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi. Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art97 · fonte su Normattiva