Art. 106 — Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali
Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Testo vigente dal 10 aprile 1981
