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Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dello articolo 8, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalita' previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente. Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo e' riconosciuta un'indennita' corrispettiva alle loro funzioni.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art12 · fonte su Normattiva