Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977. Leggi il testo vigente →
Il consiglio direttivo e' convocato almeno quattro volte all'anno, una di tali riunioni e' riservata all'esame del consuntivo. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto. Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 9. Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma e' disciplinato da regolamento approvato dal consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attivita' del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalita' del bilancio preventivo annuale, sentiti il segretario generale, i direttori e il conservatore di cui agli articoli 16 e 18. L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare. Le adunanze del consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta. Delle adunanze del consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico.
Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977
