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Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed e' composto:

  • 1)da cinque membri effettivi designati:
  • a)uno dal Ministro per il tesoro, con funzione di presidente;
  • b)uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • c)uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
  • d)due dal consiglio comunale di Venezia;
  • 2)nonche' da due membri supplenti designati.
  • a)uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • b)uno dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Il collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarita' della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo. Il collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica. I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennita' stabilita dal consiglio direttivo. I membri del collegio hanno facolta' di assistere alle sedute del consiglio direttivo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 5 luglio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art15 · fonte su Normattiva