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Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art19 · fonte su Normattiva