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Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 35. Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entita' complessiva della spesa non puo' essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo. L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi. Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art24 · fonte su Normattiva