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Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonche' alla regione del Veneto.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art25 · fonte su Normattiva