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Il presidente presenta il conto consuntivo al consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonche' alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al consiglio direttivo della Biennale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art26 · fonte su Normattiva