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La gestione finanziaria della Biennale e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla Corte dei conti detto bilancio e' trasmesso dal presidente dell'ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione. Non e' consentita la gestione di fondi fuori bilancio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998
