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Il servizio di cassa della Biennale e' affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio direttivo tra quelle indicate dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo della Biennale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art28 · fonte su Normattiva