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Le attivita' promosse dalla Biennale nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli edifici di proprieta' dell'ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale. Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998
