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Durante i periodi nei quali sono indette da parte della Biennale di Venezia manifestazioni di rilevanza internazionale, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art32 · fonte su Normattiva