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Gli Stati stranieri o gli enti od istituti stranieri o le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti, nell'ambito dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di padiglioni, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'ente autonomo "La Biennale di Venezia". Tale reciprocita' non e' richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali. Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1973.

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art33 · fonte su Normattiva