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[1]Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. La disposizione contenuta nel precedente comma non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

[2]DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Testo in vigore dal 27 luglio 1973 al 26 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-07-26;438~art34 · fonte su Normattiva