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Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' composto da:
- a)il sindaco di Venezia ((o un suo delegato)) che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;
- b)tre membri designati dal consiglio comunale di Venezia;
- c)tre membri designati dal consiglio provinciale di Venezia; d) cinque membri designati dal consiglio regionale del Veneto;
- e)tre membri designati dal Consiglio dei Ministri;
- f)tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g)un membro designato dal personale di ruolo dell'ente. Il presidente e' eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso. Per le designazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non piu' di due nomi; per quella di cui alla lettera d), ciascun consigliere regionale vota per non piu' di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalita' della cultura e dell'arte. La scelta dei componenti di cui alle lettere b), c), d), f) sara' effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attivita' della Biennale. Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica. I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 5 luglio 1977 al 26 febbraio 1998
