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L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente autonomo con il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni, assume la denominazione di «ente autonomo La Triennale di Milano». L'ente, che ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attivita' di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attivita' di carattere nazionale e internazionale, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a carattere internazionale. Nello svolgimento della propria attivita' di documentazione e di studio, l'ente puo' valersi della collaborazione di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art1 · fonte del testo