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Il consiglio di amministrazione delibera su:
- a)la nomina del direttore generale, da assumere ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- b)la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;
- c)la nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio in conformita' alle esigenze dell'ente;
- d)il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- e)gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
- f)sullo stare e promuovere giudizi, in ogni sede, ivi incluse quelle arbitrali, sulle transazioni, e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- g)i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'ente;
- h)i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, puo' procedere con propria ordinanza;
- i)il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformita' alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. L'invito alle sedute, da diramarsi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, deve comprendere l'ordine del giorno. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Le delibere del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. I consiglieri di aministrazione che non partecipino per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza darne giustificazione sono dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, che ne da' comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999
