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Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed e' cosi' composto:

  • a)tre membri effettivi, designati uno dal Ministro del tesoro, tra i dirigenti della Ragioneria dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno dal consiglio comunale di Milano;
  • b)due membri supplenti, designati uno dal Ministro del tesoro ed uno dal consiglio comunale di Milano. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le strutture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarita' della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al consiglio di amministrazione secondo le modalita' e nei termini previsti dalle leggi vigenti. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per non piu' di una volta. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art12 · fonte del testo