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Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente; ha il compito di coordinare tutte le attivita' e le manifestazioni dell'ente stesso, conformemente alle delibere del consiglio di amministrazione e alle ordinanze del presidente, e di assicurare la direzione e la funzionalita' tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente; previa deliberazione consiliare ed entro i limiti nella medesima indicati, puo' disporre autonomamente assunzioni di impegni di spesa. Il direttore generale partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione anche tramite il presidente.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art13 · fonte del testo