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Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attivita'. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione elettiva effettuata, nella prima seduta, dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i membri designati dal consiglio comunale di Milano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7. Su delega del consiglio di amministrazione il presidente provvede, tramite proprie ordinanze, all'assunzione degli impegni in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza, il presidente decide con proprie ordinanze. Queste devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, qualora la materia oggetto dell'ordinanza medesima sia compresa fra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 o comporti un impegno di spesa che superi il limite di cui alla lettera h) dello stesso comma.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art6 · fonte del testo