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Il consiglio di amministrazione e' composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:
- a)cinque dal consiglio comunale di Milano;
- b)uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c)due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- d)uno dal Ministro degli affari esteri;
- e)uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f)uno dal Ministro dei lavori pubblici;
- g)uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- h)uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti. Per la designazione di cui alla lettera a) del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non piu' di tre nomi. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999
