Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

Il consiglio di amministrazione e' composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:

  • a)cinque dal consiglio comunale di Milano;
  • b)uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • c)due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  • d)uno dal Ministro degli affari esteri;
  • e)uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • f)uno dal Ministro dei lavori pubblici;
  • g)uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
  • h)uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti. Per la designazione di cui alla lettera a) del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non piu' di tre nomi. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art7 · fonte del testo