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Il presidente ed i consiglieri di amministrazione restano in carica per quattro anni. I consiglieri di amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri. Alle designazioni dei consiglieri di amministrazione gli enti aventi titolo provvedono in tempo utile affinche' non si verifichino periodi di vacanza in seno al consiglio di amministrazione. Allo scadere del mandato del consiglio, onde garantire la continuita' nella gestione dell'ente, il presidente svolge le funzioni di commissario fino all'entrata in carica del nuovo consiglio. Per il presidente ed i consiglieri di amministrazione e' prevista una indennita' di carica da determinarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Testo in vigore dal 9 giugno 1990 al 25 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1990-06-01;137~art9 · fonte del testo