Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art24 · fonte del testo